Centro Commerciale Naturale CE.NA.CO. Siracusa

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Lo Statuto

Il Consorzio

CONSORZIO CE.NA.CO
Centro Naturale Commerciale Akradina-Grottasanta

Atto Costitutivo
E
Statuto

Titolo I

Denominazione – sede – scopo – durata

ART. 1


(Denominazione)



E’ costituito un Consorzio, con attività esterna, ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile, denominato CE.NA.CO. “Consorzio – Centro Naturale Commerciale Akradina – Grottasanta”, al fine di adempiere alle previsioni ed agli obiettivi dei programmi integrati UE per l’internalizzazione delle PMI, della Legge n.317 del 5.10.1991 e dal D.M. 21.4.1993 del Ministero dell’Industria, e successive modifiche ed integrazioni legislative, così come recepiti dalla Regione Sicilia nell’individualizzazione del Distretto Commerciale del Comune di Siracusa nei quartieri di Grottasanta e Akradina.

ART. 2
(Sede)

Il Consorzio ha sede in Siracusa in via Senatore di Giovanni, n.32.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, ovunque lo ritenga necessario, uffici, agenzie e rappresentanze, o sopprimerli.

ART. 3
(Oggetto)

Oggetto del Consorzio è la realizzazione e la gestione di reti di servizi avanzati destinati alle piccole e medie imprese commerciali, del turismo, dell’artigianato, del terziario privato in generale, che, in forma di ditte individuali o in forma societaria, esercitano la loro attività in Siracusa, segnatamente nei quartieri di “Grottasanta” e “Akradina”.
A questo fine è prevista la creazione, il recupero e l’utilizzazione di centri operativi che, nell’ottica dell’integrazione delle funzioni promuova una moderna strategia di commercializzazione delle produzioni regionali e nazionali sui mercati internazionali a condizioni di reciprocità con l’Italia e su quello interno, valorizzando la peculiare capacità dell’offerta polisettoriale del sistema produttivo – distributivo regionale.
Il Consorzio si propone di realizzare:
Azioni centralizzate e sistematiche sulle aree moda – innovazione tecnologica – mercato - per un generale miglioramento gestionale delle singole aziende;
la ricerca continua per l’innovazione e la formazione dei prodotti orientati alla domanda dei mercati, anche attraverso strutture collettive di allestimento di prototipi, collezioni, etc.
l’eventuale organizzazione di strutture innovative del processo di produzione, a supporto di gruppi di aziende, volte a realizzare economie di costo e a migliorare la qualità dei prodotti;
la strumentazione del sistema qualità e relativa certificazione sui prodotti, secondo la normativa comunitaria, nonché la promozione di una politica dell’immagine delle produzioni – distribuzioni anche attraverso una costante azione pubblicitaria incentrata sull’adozione di moderne tecnologie (video comunicazione, applicazione di sistemi multimediali, etc.);
l’approntamento di una rete distributiva che valorizzi commercialmente le aree comunali dei quartieri “Grottasanta” e “Akradina” avvalendosi del supporto di operatori in marketing ed in collaborazione con organizzazioni commerciali locali;
la programmazione di manifestazioni fieristiche, di missioni commerciali, di indagini mirate di mercato, anche di concerto con associazioni di categoria;
la diffusione di una moderna cultura di impresa;
la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi urbanistici di socializzazione, di vivibilità, di equilibrio socio – ambientale, del centro storico cittadino, vivacizzandone le potenzialità economiche e preservandone l’identità storico – culturale;
forme comuni di organizzazione delle attività economiche e amministrative delle aziende consorziate;
l’accrescimento delle possibilità di accesso al credito bancario ordinario e agevolato, e ai benefici finanziari previsti da normative Regionali, Nazionali e dell’Unione Europea per le aziende socie;
per dare soluzione a problemi esistenti che vanno a scapito delle attività economiche delle aziende consorziate o dell’area urbana in cui esse insistono, di proporsi come organizzazione unitaria dell’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale o altra Pubblica Amministrazione per quanto di loro competenza;
un comune marketing territoriale per il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità dell’area urbana nella quale le aziende socie sono ubicate (aree di sosta, viabilità, qualità ambientale, ecc.) da proporre per la realizzazione, per quanto di sua competenza, all’Amministrazione Comunale;
l’accesso ad eventuali contributi pubblici, finalizzati al sostegno dell’attività delle Associazioni e dei Consorzi di aziende che intendono concorrere alla rivitalizzazione e alla riqualificazione di aree urbane;
l’assunzione, tramite rapporto convenzionale con l’Amministrazione Comunale, della gestione dei parcheggi a prezzi agevolati per la clientela e, più in generale, di spazi finalizzati all’intrattenimento dell’utenza;
la partecipazione ai patti territoriali, ai piani integrati territoriali, ai piani di azione locale promossi dai gruppi di azione locale nell’ambito dei programmi “leader” dell’Unione Europea;
la definizione di linee e metodologie di progettazione dell’arredo urbano e dell’eventuale riconversione di siti compresi nell’area urbana di riferimento, da proporre per la realizzazione, per quanto di sua competenza all’Amministrazione Comunale;
la realizzazione di interventi di ristrutturazione di vetrine ed affacci degli immobili, nei quali le aziende socie esercitano la loro attività economica, tipologicamente relazionati alla particolarità urbanistica dell’area nella quale il Consorzio opera;
la creazione di un marchio identificativo del Consorzio;
la promozione di iniziative di intrattenimento ed eventi culturali che migliorino l’accoglienza;
su richiesta delle aziende socie, analisi del budget, programmazione finanziaria, programmazione dei profitti, analisi e misurazione economiche, ricerche di mercato, check up, controlli di gestione;
l’organizzazione in comune di tipologie individuate di servizi da offrire all’utenza;
la gestione del servizio di consegna delle merci al domicilio dei consumatori;
il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza per contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità e di microcriminalità.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio potrà:

acquistare in diritto di proprietà, diritto di superficie, concessione, uso o altro titolo, ricevere il comodato, aree destinate alla localizzazione degli impianti;
provvedere all’allestimento delle aree stesse, realizzando a tal fine tutte le opere occorrenti;
provvedere alla realizzazione di tutti gli impianti delle opere civili e più in generale di tutte le infrastrutture ritenute necessarie o utili;
acquistare a qualsiasi titolo e gestire fabbricati, impianti e laboratori;
reperire mezzi finanziari anche attraverso richiesta ed utilizzo di finanziamenti, mutui e provvidenze, alla Comunità Economica Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni, nonché ad altri enti pubblici e privati accedendo a tutte le agevolazioni, contributi, erogazioni previste da leggi ordinarie o speciali, italiane od estere: accettare inoltre contributi, lasciti e donazioni da enti pubblici o da privati;
provvedere alla gestione delle opere realizzate dia direttamente che attraverso terzi;
cedere aree e relative strutture ad enti pubblici aventi finalità coincidenti con lo scopo sociale come sopra definito;
destinare attraverso fondi per promuovere ed effettuare, direttamente o attraverso enti o società allo scopo di appositamente costituite, studi e ricerche diretti in particolare a migliorare il processo distributivo e commerciale delle PMI partecipanti;
partecipare a società e consorzi costituiti o costituendi di ogni ordine e grado i cui scopi siano analoghi, affini o complementari o che comunque tendano al raggiungimento di un miglior risultato gestionale del consorzio.
Il Consorzio, che non ha scopi di lucro, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che si rendessero necessarie od utili per il conseguimento dello scopo consortile.

ART. 4
(Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al dicembre 2013; la durata potrà essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II
Consorziati
(Requisiti e numero, ammissione, obblighi, recesso ed esclusione)
ART. 5

I consorziati devono essere piccole e medie imprese, di cui all’art. 3, e comunque quelle che esercitano le attività, di cui al primo comma n.ri 1), 2), 3) e 5) dell’articolo 2195 del Codice Civile, o imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modificazioni, nei quartieri Grottasanta e Akradina. Si considerano piccole imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n.317, con gli adeguamenti alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato operati con appositi Decreti dei Ministeri dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e, per la parte di competenza, del Ministero del Tesoro, tenuto conto delle intense raggiunte con la Commissione delle Comunità Europee.
Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a undici.

ART. 6
(Ammissione dei Consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
Nella domanda inoltre l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al presente Statuto interno, delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente, senza obbligo di motivazione.

ART. 7
(Obblighi dei consorziati)

I consorziati sono tenuti:

  • a sottoscrivere la quota di partecipazione al fondo consortile che non può essere inferiore a € 50,00 (Cinquanta/00) né superiore al venti per cento del Fondo Consortile;
  • a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto;
  • a versare una commissione, nella misura percentuale fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per gli affari conclusi dal consorziato avvalendosi della struttura consortile;
  • osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
  • trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richiesti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda ed alla cessazione dell’attività imprenditoriale.

ART. 8
(Recesso ed Esclusione)

I Consorziati possono cessare di appartenere al Consorzio per recesso e per esclusione.
Il recesso è ammesso:

  • in caso di sopravvenuta inutilizzabilità dei servizi consortili;
  • per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato dal Consiglio di Amministrazione.

L’esclusione è deliberata, sempre dall’assemblea dei consorziati nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;
  • inadempimento senza giustificato motivo delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo verso il consorzio;
  • fallimento dell’impresa consorziata, nel qual caso l’esclusione opera di diritto;
  • inosservanza delle norme dello Statuto o dei regolamenti, ovvero delle deliberazioni ufficiali del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’assemblea dei consorziati.

La deliberazione di esclusione deve essere proceduta, in ogni caso, dalla contestazione al consorziato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non minore di venti giorni per le eventuali deduzioni a discarico, scritte o verbali, al Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza indetta per la delibera di esclusione.
L’esclusione non pregiudica l’eventuale azione del Consorzio per il risarcimento dei danni.
In caso di recesso verrà rimborsato al consorziato recedente il minore tra i valori nominale o reale della quota di partecipazione al fondo consortile, anche secondo le risultanze del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del recesso ed entro tre mesi dall’approvazione dello stesso.
In caso di esclusione la quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

TITOLO III
Organo deliberativo del Consorzio
ART. 9
(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo deliberativo del Consorzio. Essa è composta dai titolari o gestori ed eventualmente da altri soggetti provvisti di delega scritta conferita dai legali rappresentanti delle aziende consorziate.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consorziati, mediante avviso spedito otto giorni prima dell’adunanza con raccomandata del servizio postale nazionale, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio della Sicilia o in luogo facilmente raggiungibile.
L’azienda socia può farsi rappresentare da altra azienda socia conferendo ad essa delega per iscritto.

ART. 10
(Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea)

L’Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto ed alla legge, obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuto o dissenzienti.
Nell’Assemblea ogni consorziato dispone di un voto.
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presenta o rappresentata la metà più uno dei consorziati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di fondo consortile rappresentata dai consorziati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti.
L’Assemblea in sede straordinaria ed in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei consorziati aventi diritto al voto.

ART. 11
(Presidente e Segretario dell’Assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona eletta dai consorziati intervenuti.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che potrà essere anche un Notaio o altra persona di fiducia.
Compete al Presidente dell’Assemblea l’accertamento del diritto di intervento e della regolarità di costituzione dell’Assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12
(Poteri e competenze dell’assemblea)

L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio del Consorzio;
nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere, nel limite massimo di tre, anche soggetti cui è stata conferita delega scritta dai legali rappresentanti delle aziende consorziate;
approva il regolamento interno;
impartisce le direttive generali di azione del Consorzio.
L’Assemblea straordinaria:
delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera su eventuale aumento delle quote consortili;
delibera sullo scioglimento anticipato, la nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

TITOLO IV
Organi amministrativi del Consorzio
ART. 13
(Consiglio di Amministrazione)

Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da undici a diciotto membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso venisse meno la maggioranza degli Amministratori in carica, l’intero Consiglio si intende decaduto.

ART. 14
(Presidente e Vice Presidente)

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente ne assume tutti i poteri.

ART. 15
(Comitato Esecutivo ed Amministratori delegati)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario ed utile, potrà delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di cinque dei suoi membri.

ART. 16
(Direttore)

Per la direzione dell’Ufficio esterno del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore.
La delibera di nomina del Direttore ne stabilità i poteri esecutivi ed il compenso.

ART. 17
(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di tre Consiglieri, mediante comunicazione scritta, anche telegrafica o attraverso altro mezzo idoneo, con un preavviso minimo di due giorni. Tale comunicazione dovrà specificare l’oggetto della riunione. Il luogo dell’adunanza potrà essere diverso dalla sede legale, purché nell’ambito della Regione Sicilia e facilmente raggiungibile.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del Presidente da trascriversi sull’apposito libro.

ART. 18
(Quorum costituitivi e deliberativi del C.d.A.)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio; dovrà in particolare, senza che l’elencazione qui fatta sia esaustiva limitativa:
deliberare su tutti gli affari ed autorizzare la stipula dei relativi contratti;
convocare le assemblee generali e stabilirne l’ordine del giorno;
preparare il bilancio annuale e presentarlo con una relazione all’assemblea;
autorizzare l’esercizio di ogni azione giudiziaria; transigere e compromettere, nominando arbitri amichevoli compositori;

  • determinare la quota di partecipazione al fondo consortile, ove dovesse essere mutata e la misura percentuale della commissione dovuta dal consorziato per gli affari conclusi avvalendosi della struttura consortile;
  • nominare rappresentanti, agenti, consulenti tecnici, legali ed in genere mandatari, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, per operazioni determinate e per tempo limitato, fissando anche le retribuzioni relative;
  • deliberare sull’ammissione dei nuovi consorziati;
  • deliberare sull’esclusione dei consorziati e sull’accoglimento delle istanze di recesso;
  • provvedere a quant’altro riservato alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

TITOLO V
Organo di controllo contabile del Consorzio
ART. 19
(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea tre consorziati e non consorziati purchè iscritti nell’apposito elenco.
Il Collegio dei Revisori dei Conti procederà nel suo seno all’elezione del Presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO VI
Fondo Consortile – Esercizi sociali – Rilancio ed Utili – Fondo di riserva
ART. 20
(Fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito dalle quote degli associati e dai beni con queste acquistati.
La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa consorziata non potrà superare il venti per cento del fondo consortile, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 317/1991.
Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali fondi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.
Ai sensi dell’articolo 18 della Legge 317/1991 non possono essere distribuiti ai consorziati utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio.

ART. 21
(Esercizi sociali e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude al 31/12/2003
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo che sarà depositato durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per approvarlo; in tale periodo i consorziati possono prendere visione del bilancio ed estrarne copie a loro spese.

L’organo amministrativo procederà anche alla formazione del bilancio preventivo e del conto revisionale dei profitti e ART. 22
(Fondo di riserva)

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio potranno essere accantonati in un fondo di riserva, o imputati al fondo consortile, su delibera dell’Assemblea dei consorziati.
delle perdite per l’esercizio successivo corredandolo di apposita relazione.

TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione
ART. 23

Addivenendosi, per uno qualsiasi dei motivi previsti all’art. 2611 c.c. legge, allo scioglimento del consorzio, le regole della liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori e relativi poteri saranno stabilite dall’assemblea secondo le disposizioni di legge.
Per lo scioglimento volontario anticipato del Consorzio l’Assemblea Straordinaria delibererà con le maggioranze di cui all’articolo 10 del presente Statuto.

TITOLO VIII
Regolamento interno – Clausola compromissoria – Disposizione finale
ART. 24
(Regolamento interno)

Entro tre mesi dalla costituzione del Consorzio il Consiglio di Amministrazione presenterà all’Assemblea dei consorziati, per l’approvazione, il regolamento interno del Consorzio che conterrà i criteri di ripartizione dei servizi alle imprese consorziate e, per singoli settori economici.
Il regolamento sarà improntato al rispetto proporzionale delle necessità dei settori produttivi indicati all’art. 3 e più in generale delle necessità del distretto industriale.

ART. 25
(Clausola compromissoria)

Le controversie che insorgessero tra i consorziati, ovvero tra i consorziati ed il consorzio, saranno deferite ad un collegio arbitrale, composto di tre membri: due designati, uno per ciascuno della parti, il terzo nominato, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Siracusa, il quale nominerà anche l’arbitro che non sa stato designato da una delle parti, su invito dell’altra, decorsi venti giorni dall’invito stesso.
Il collegio arbitrale risolverà la controversia secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’arbitrato rituale.

ART. 26
(Disposizione finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla nominativa vigente in materia.

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